
Nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 104 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 menzionato in oggetto ha previsto che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è
prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".
La suddetta proroga riguarda sia le carte di identità emesse su supporto cartaceo che quelle elettroniche(c.d. "CIE 2.0") emesse, ai sensi del Decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, fino all'anno 2017.