CRITERI MINIMI DI BIOSICUREZZA PER LE AZIENDE SUINICOLE FAMILIARI.
a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009).
b. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali.
c. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cingh iali (inclusi sottoprodotti, residu i di carcassa o di caccia) e segnalarne immediatamente la presenza, alle Autorità Competenti;
d. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione) e se possibile utilizzare calzari monouso
e. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti.
N.B.=I disinfettanti che per costo ed efficacia sono ritenuti più idonei a contrastare il virus, sono:
1. Idrossido di Sodio al 2% (c.d. soda caustica): Aspersione sugli animal i deceduti, nelle stalle e trattamento delle deiezioni;
2. Carbonato di Sodio al 40% in acqua bollente: Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili ad uso zootecnico;
3. Lysol al 5%: Camion, divise da lavoro, oggetti vari.
f. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia.
g. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicol i all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
h. controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio.
i. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione.
j. i locali dell'azienda dovrebbero:
- essere costruiti in modo mie da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).
- prevedere sistemi d i disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso in azienda.